Agibilità

Descrizione del servizio

L’Agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.


In attuazione delle deleghe conferite al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, la Legge 7 agosto 2015 n. 124, ha previsto l’adozione di uno o più decreti legislativi atti ad individuare i procedimenti di tipo comunicativo, segnalativo, nonché autorizzativo con provvedimento espresso.


Il decreto legislativo emanato il 20 novembre 2016 n. 222 (c.d. Decreto SCIA 2) ha, tra l’altro, introdotto la Segnalazione certificata di agibilità, in luogo del Certificato di agibilità e dell’Attestazione di agibilità (art. 24 d.P.R. 380/2001) (v. sotto "Link esterni").


Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

La mancata presentazione della Segnalazione certificata di agibilità, nei casi sopra indicati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464, così come graduata dalla Determinazione Dirigenziale n. 1321/2003, di seguito richiamata:

- 77 € dal 16° giorno al 30° giorno dall’ultimazione dei lavori;
- 232 € dal 31° giorno al 60° giorno dall’ultimazione dei lavori;
- 464 € oltre il 61° giorno dall’ultimazione dei lavori;


La Segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata esclusivamente su Modulistica unificata.

Vedi negli Allegati di "Scia per Agibilità - Modulistica": Ricevuta di deposito della segnalazione certificata di agibilità


***ATTENZIONE***
La vecchia modulistica va utilizzata solo se riferita a domande/pratiche presentate in epoca precedente all'entrata in vigore del D. L.vo 222/2016. 
[vedi sotto "Contenuti correlati": Vecchia Modulistica (domande pre D. Lgs. 222/2016)]


Unità immobiliari legittimate anche con Titolo Edilizio in Sanatoria

Nel caso in cui l’edificio comprenda una o più unità immobiliari per le quali è stato rilasciato Titolo edilizio in sanatoria ai sensi della L. 47/85, L. 724/94, L. 326/2003 l’interessato deposita la S.C.Ag. alla Direzione Edilizia ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ovvero, la Domanda di Agibilità all'Ufficio di Scopo Condono Edilizio ai sensi dell'art. 35 Legge 47/1985, così come dettagliato al paragrafo 7. della GUIDA alla compilazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (diponibile negli Allegati a questa pagina) approvata con Determinazione Dirigenziale repertorio n. 642 del 21.05.2020 e pubblicata sul sito di Roma Capitale il 16.06.2020, il citato paragrafo 7. sostituisce quanto riportato nelle precedenti disposizioni.
 

DIRITTI DI SEGRETERIA

Il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato:
- tramite procedura web accessibile dalla sezione “Servizi on line” del portale Roma Capitale: Servizi di riscossione reversali [vedi sotto in "Contenuti correlati"]

Vedi negli Allegati di "Scia per Agibilità - Modulistica": Calcolo dei diritti di Segreteria  (f.to Xls - Kb 32,00)


Con Delibera di G.C. n. 245/2018 e s.m.i. è stata approvata la revisione dei Diritti di Segreteria.
•    Se la modifica dell’agibilità non comporta aumento di cubatura, la Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere accompagnata dal pagamento di € 150,00
•    Se la modifica dell’agibilità comporta aumento di cubatura, la Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere accompagnata dai pagamenti:

- di € 150,00 di diritti di segreteria; 
- nonché dei diritti di segreteria relativi alla nuova cubatura edificata da calcolare compilando la tabella.

Tali pagamenti devono essere effettuati separatamente.


RICERCA DOMANDE DI AGIBILITÀ / CERTIFICATI DI AGIBILITÀ / ATTESTAZIONI DI AGIBILITÀ / SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI AGIBILITÀ
Le ricerche delle Agibilità possono essere effettuate on web sul portale di Roma Capitale, previa registrazione, collegandosi alla sezione Archivio Licenze Agibilità, Abitabilità ed Uso

Vedi sotto in "Allegati": Controlli a campione sulle attestazioni di agibilità depositate  (f.to Pdf - Mb 1,30)


RICHIESTA DI VISURA DEI FASCICOLI DI AGIBILITÀ (IN LAVORAZIONE)
Le richieste di visura saranno accettate SOLO se compilate sullo specifico modello predisposto dall’Ufficio, completo della documentazione prevista per legge e della reversale di pagamento dei diritti di visura previsti dalla G.C. n. 245/2018 (vedi negli Allegati di "Scia per Agibilità - Modulistica"):
- fascicolo anno corrente € 10,00
- fascicolo anni pregressi dal 2000 € 13,50 + € 1,50
- fascicoli anni dal 1950 al 1999 € 28,50 + € 1,50;

L’Ufficio:
- controlla la documentazione allegata alla richiesta;
- verifica la presenza della ricevuta del pagamento dei diritti di visura previsti dalla Delibera di G.C. n. 245/2018 e s.m.i.:
- prende appuntamento per la visura ed appone il visto per la presentazione al Protocollo Generale della richiesta.

Alle richieste protocollate prive di appuntamento e del visto dell’Ufficio non sarà dato seguito.


Il pagamento dei diritti di visura può essere effettuato:
- tramite procedura web accessibile dalla sezione “Servizi on line” del portale Roma Capitale: Servizi di riscossione reversali [vedi sotto in "Contenuti correlati"]
 

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Link esterni
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