Autorizzazioni Paesaggistiche

Accertamento di Compatibilità Paesaggistica Art. 167 commi 4 e 5 D.LGS. 42/2004

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs 42/2004, ha introdotto all’art. 146, comma 4, il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.

In generale (art. 167, comma 1) è stabilito l’obbligo della rimessione in pristino per “opere” eseguite in assenza/difformità da autorizzazione paesaggistica.

Tuttavia è previsto (art. 167, comma 4) che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica di tali opere esclusivamente nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

A tal proposito il “Protocollo d’Intesa siglato il 18/12/2007 tra Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio" all’art. 3 ha specificato e dettagliato i termini indicati dall’art. 167 c. 4, lettera a) del Codice come segue:

  • per “lavori” si intendono “gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che noncomportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti e adottati”
  • per “superfici utili” si intende “qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione”. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso”
  • per “volumi” si intende “qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici”.

(Vedi le Linee guida per l’applicazione del Protocollo e il Protocollo di intesa fra gli allegati a questa pagina)

Il richiedente secondo i casi, presenta apposita istanza ai sensi dell’art. 167  comma 4 e 5 del D.L.gs. 42/2004, al Dipartimento PAU. - Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche - attraverso i canali dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), o dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

La richiesta redatta da un tecnico abilitato dovrà essere presentata utilizzando il modello Mod-04, corredata da tutta la documentazione in esso elencata.

L’istanza e la documentazione a corredo dovranno essere firmate digitalmente e inviate esclusivamente in formato digitale al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica al seguente indirizzo Pec:
protocollo.urbanistica@pec.comune.roma.it o tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia SUE.

Iter procedurale

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’articolo 167 del Codice, la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica si conclude entro il termine di centottanta giorni. Nell’ambito della medesima procedura, la Soprintendenza competente per territorio esprime il proprio parere vincolante entro il termine perentorio di novanta giorni.

Al momento dell’esame dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, l’Ufficio competente inoltra all’interessato avviso di avvio del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In riferimento alle fattispecie di cui all’articolo 167, comma 4 del Codice ed in base alle definizioni del Protocollo di Intesa del 18-12-2017, l’Ufficio competente valuta l’ammissibilità delle domande di accertamento di compatibilità paesaggistica, ne verifica i requisiti formali e procede al controllo del corredo documentale.

Nel caso in cui l’accertamento di compatibilità paesaggistica sia stato richiesto per fattispecie diverse da quelle indicate, la domanda è dichiarata inammissibile con provvedimento che viene comunicato al richiedente e contestualmente al Comune ed alla competente Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui il corredo documentale accluso alla domanda risulti incompleto, è concesso al richiedente il termine di novanta giorni per procedere all’integrazione. Il termine di centottanta giorni di cui al comma 1 è interrotto fino alla data di ricezione della documentazione richiesta. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nel termine indicato, la domanda è dichiarata inammissibile con provvedimento che viene comunicato al richiedente stesso e contestualmente al Comune ed alla competente Autorità Giudiziaria. Le domande ammissibili e complete della documentazione richiesta, sono inoltrate dall’ufficio regionale alla Soprintendenza competente per territorio che, entro il termine perentorio di novanta giorni, pronuncia il proprio parere di merito. Il parere è comunicato al solo Ufficio competente.

Qualora la soprintendenza esprima parere favorevole, l’ufficio regionale comunica all’interessato l’accertata compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati ed irroga la sanzione pecuniaria.

A seguito dell’avvenuto pagamento della sanzione, la Regione emette il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Il provvedimento è comunicato all’interessato, alla Regione e alla Soprintendenza. La medesima comunicazione è inviata all’Autorità Giudiziaria competente, qualora la regione abbia notizia di un procedimento penale in atto per i medesimi lavori.

Qualora la soprintendenza esprima parere negativo, l’ufficio regionale comunica al richiedente l’esito negativo del procedimento e contestualmente ne dà notizia al Comune ed all’Autorità Giudiziaria.

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