Autorizzazioni Paesaggistiche

Descrizione del servizio

L’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche e Accertamenti di Compatibilità è un servizio del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione Edilizia - che provvede al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche richieste ai sensi degli artt. 146 e 167 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm.ii., su interventi Edilizi-Urbanistici subdelegati con Legge Regionale n. 8 del 2012.

L’ambito territoriale subdelegato dalla Legge comprende i Municipi di Roma Capitale dal I al XV.
 

Cosa è l’Autorizzazione Paesaggistica 

Ha la finalità di accertare la compatibilità delle opere con le norme in materia di paesaggio ed è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione ai sensi dell’art. 146 co. 4 D.Lgs. 42/2004.

L'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata da Roma Capitale limitatamente agli interventi sub-delegati dalla Regione Lazio con la Legge Regionale n. 8/12 e ss.mm.ii.

Per i restanti interventi il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica è di competenza della Regione Lazio (L.R. n.8 del 2012).

 

Quando Richiederla
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, hanno l'obbligo prima di intraprendere lavori di trasformazione sugli stessi, di richiedere l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dall’art. 146 co. 2 del d.lgs. 42/2004, astenendosi dall’avviare i lavori prima del suo rilascio.

Il regime vincolistico dei beni tutelati sono riportati nelle Tavola B del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) approvato con D.C.R n.5 del 21/04/2021, consultabile on-line sul sito internet della Regione Lazio


Come Richiederla

Le procedure richieste previste per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica sono:   

  • Procedura Semplificata
  • Procedura Ordinaria
  • Accertamento di Compatibilità Paesaggistica - art.167 comma 4 e 5  del  D.lgs. 42/2004
  • Autorizzazione Paaesaggistica Postuma - art.167 comma 5 del D.lgs.  42/2004

Le procedure differiscono sia per la documentazione da allegare all’istanza che per i tempi di istruttoria del procedimento.

Il ricorso in merito alle diverse procedure è definito sia dalla tipologia dell’intervento che dalla natura del vincolo imposto sull’area, come definito dalla normativa di riferimento (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
 

Interventi non assoggettati ad autorizzazione paesaggistica

Ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 42/2004, l’Autorizzazione Paesaggistica non è richiesta nei seguenti casi:

  • interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
  • interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio
  • taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Sono inoltre esclusi dall’Autorizzazione Paesaggistica gli interventi e le opere elencati nell’Allegato “A” del Decreto del Presidente della Repubblica n. 31 n. del 13 di febbraio 2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica (art. 2 DPR 31/2017), previo verifica dell’Ufficio procedente al rilascio dell’Autorizzazione ai sensi dell’art. 11 del citato Regolamento.

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