Roma, 21 dicembre 2016

In relazione a quanto disposto dal D.lgs. n. 222 del 25.11.2016 – SCIA 2, ed al fine di consentire agli uffici di rimodulare le proprie attività in conformità alle suddette disposizioni, si informa che le nuove procedure saranno operative a partire dal 1 gennaio 2017.

Si informa che in base alla normativa sopra menzionata l’utilizzo delle costruzioni/unità immobiliari potrà essere "iniziato alla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione" (art. 3, lettera i, comma 6 D.Lgs. n. 222/2016).


La modulistica sarà disponibile sul sito web entro il mese di dicembre 2016.


Si potranno depositare:
- la Segnalazione Certificata di Agibilità
- la Segnalazione Certificata di Agibilità Parziale
 -la Segnalazione Certificata di Agibilità per edifici /unità immobiliari dotati di certificato di Agibilità/Attestazione di Agibilità (art. 5 Legge n. 124 del 07/08/2015 ed art. 3 lettera i) Decreto Legislativo n. 222 del 20/11/2016).


La Segnalazione Certificata di Agibilità sarà accettata SOLO se compilata sul modello predisposto dall'Ufficio, disponibile nella pagina Modulistica.

Al fine di una corretta presentazione è stata predisposta una Guida per il deposito della Segnalazione Certificata di Agibilità cui si chiede di attenersi, la quale fornisce le linee guida alla compilazione e l’elenco dei documenti da allegare ed i fac-simili delle varie tipologie di “consistenza edilizia”.
Si informa infine che a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove procedure operative, verrà eliminato il visto propedeutico alla presentazione.
Resta salva la possibilità, fino al 31 dicembre, di presentare le domande secondo le procedure previste dagli articoli 24 e 25 del DPR 380/2001 e smi.