Introduzione
Nella sua nuova accezione, il paesaggio viene assunto a "patrimonio culturale che nel suo valore di globalità unisce i beni storici, monumentali e le caratteristiche naturali presenti sul territorio", contenitore di testimonianze lasciate nel corso dei secoli dalla natura e dall'uomo, importante risorsa per lo sviluppo sostenibile e elemento fondante per il benessere sociale.
Tenendo presente questa definizione, è centrale quindi ripensare le regole per la tutela del paesaggio e in generale le modalità per intervenire in esso.
Il rilascio dell'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, competenza specifica dell’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche, diventa lo strumento attraverso il quale si vuole promuovere e diffondere, in un dialogo aperto con cittadini e progettisti, una nuova consapevolezza di ambiente e paesaggio, che deve divenire premessa essenziale di ogni intervento per far crescere la qualità dei progetti e dell'abitare. Un progetto rispettoso e valorizzante il suo contesto è di per se valido ed autorizzabile.
Il paesaggio, come sintesi storica del rapporto tra l'uomo e il territorio, è quindi una materia tra le più complesse. Qualunque tipo di intervento contribuisce alla sua trasformazione e alla sua qualità.
Per questo è utile ribadire a progettisti e committenti che il progetto in area vincolata necessita di tempi adeguati, prevede numerosi passaggi amministrativi e implica una conoscenza profonda del territorio e delle norme che lo tutelano.
Invertendo la prassi consolidata che vede la relazione paesaggistica come raccolta conclusiva di elaborati al solo fine dell'ottenimento dell'autorizzazione, la si vuole promuovere quale strumento che accompagna tutto il processo progettuale a partire dalle scelte generali di localizzazione, fino ad arrivare al controllo dei materiali, dei colori, della vegetazione.
L' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA è il titolo autorizzativo prodromico al rilascio del titolo abilitativo edilizio (Permesso a costruire, D.I.A.) relativo alla realizzazione di interventi e/o manufatti in aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico ai sensi dell’art. 146 del Decreto Legislativo del 22 Gennaio 2004 n°42 – Parte terza – Titolo I – Capo IV (1). Essa viene rilasciata da Roma Capitale limitatamente agli interventi indicati nella Legge Regionale 59/95 (2). Il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica per i restanti interventi resta di competenza della Regione Lazio.
L'Ufficio, inoltre, provvede, su richiesta, alla cosiddetta VERIFICA PAESAGGISTICA, in conseguenza della quale viene attestata la necessità o meno dell'Autorizzazione Paesaggistica per la realizzazione di interventi o manufatti. Essa costituisce documento valido ad integrare la documentazione di progetto da consegnare agli uffici competenti per ottenere permessi di costruire o altri titoli abilitativi. Qualora dall'istruttoria risulti la necessità per il progetto del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, l'ufficio richiederà documentazione diritti di istruttoria integrativi al richiedente per il proseguimento della pratica.
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Nota (1) Art. 146 del D.Lgs. 42/04
Art. 146. Autorizzazione
(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento.
(si veda il d.p.c.m. 12 dicembre 2005)
4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
(comma così modificato dall'articolo 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.
(comma così modificato dall'articolo 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
(comma così modificato dall'articolo 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 149, comma 1, alla stregua dei criteri fissati ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1 lettere b), c) e d). Qualora detti presupposti non ricorrano, l'amministrazione verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione di cui al comma 3, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
(comma così modificato dall'articolo 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità.
(comma così modificato dall'articolo 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
9. Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
(il regolamento è stato emanato con d.P.R. n. 139 del 2010)
10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.
11. L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.
(comma così modificato dall'articolo 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
12. L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.
13. Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all’articolo 134.
(comma così sostituito dall'articolo 4, comma 16, legge n. 106 del 2011)
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Nota (2) Interventi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 59/95.
Art. 1
(Oggetto della subdelega)
1. Nell'ambito delle funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed in attuazione del disposto degli articoli 118 della Costituzione e 7, comma 2, del DPR 616/1977, è subdelegato ai comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, limitatamente a:
a) gli interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora per essi sia richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, comma 12, del DPR 616/1977, come integrato dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che non modificano le parti strutturali e le caratteristiche originarie degli edifici salvo l'eliminazione delle superfetazioni;
b) gli interventi su edifici esistenti che non comportino modifiche assimilabili alle variazioni essenziali, così come definite dall'articolo 8 della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36;
c) gli interventi di nuova edificazione, di demolizione, di ricostruzione o comunque lavori da eseguirsi in zone di completamento, definite zone "B" dall'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla G.U. 16 aprile 1968, n. 97;
d) gli interventi, di iniziativa pubblica o privata, da realizzarsi in esecuzione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dall'articolo 1 della legge regionale 36/1987, per i quali sia stato rilasciato parere preventivo favorevole ai sensi della legge 1497/1939, successivamente all'entrata in vigore della legge 431/1985, purché i progetti edilizi così approvati siano in scala non inferiore a 1:200 ed i progetti relativi agli interventi medesimi rispettino i tipi edilizi approvati;
e) le opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
f) le varianti in corso d'opera approvate ai sensi dell'articolo 7 della legge 1497/1939 in ordine al progetto originario che siano conformi alle prescrizioni dettate in sede di autorizzazione e che non abbiano natura di variazione essenziale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 36/1987;
g) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 1497/1939 e dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
h) gli interventi di manutenzione del patrimonio boschivo ed arboreo in generale qualora sia richiesta autorizzazione ai sensi dell'articolo 82, commi 8 e 12, del DPR 616/1977, come modificato dal decreto legge 312/1985, convertito con modificazioni dalla legge 431/1985;
i) la posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas totalmente interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV, ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;
l) interventi di manutenzione sulla viabilità vicinale e rurale che non comportino variazioni di tracciato di sezione e di tipologia del manto di usura esistente, consentendo la realizzazione di modeste opere d'arte e muri di contenimento della terra di altezza non superiore a mt. 1,00;
m) le recinzioni adeguate agli ambiti territoriali in cui si realizzano;
