Gazzetta U

 

Nuovi termini per la conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria in modalità asincrona ex articolo 14 bis della legge 241/1990, quando si tratta di iniziative imprenditoriali private e di progetti pubblici finanziati dal PNRR e PNC.


Il decreto legge 19/2024, all’articolo 12, comma 6, a distanza di un solo anno dalla legge 41/23 che aveva già accorciato i tempi rispetto a quelli canonici, restringe ancor di più i termini di conclusione della conferenza di servizi decisoria.
Viene infatti differito dal 30 giugno al 31 dicembre 2024 il termine di validità della procedura straordinaria della conferenza di servizi cosiddetta “accelerata”, che le varie Pubbliche Amministrazioni dovranno ora adottare (non essendo più una facoltà) quando avranno necessità di acquisire le determinazioni di altri enti coinvolte nello stesso procedimento amministrativo.


Viene poi ridotto da 30 a 15 giorni dalla scadenza della data per il rilascio dei pareri delle singole amministrazioni, il termine entro cui l’amministrazione procedente svolge una riunione telematica con tutti gli enti coinvolti per prendere atto delle rispettive posizioni e procedere all’adozione della determinazione finale di conclusione positiva della conferenza di servizi e di approvazione del progetto.


Fino a tutto il 2024, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona a cura dell’Ente procedente:
a) tutte le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere i pareri di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni;
b) in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute (quindi Soprintendenze, Regioni, Asl) il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell’Unione europea;
c) infine, l’amministrazione procedente svolge, entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine per il rilascio dei pareri dei vari Enti una riunione telematica finale per concludere il procedimento, anche con il ricorso al silenzio assenso.

 

Si tratta, in sostanza, di un ulteriore passo verso la rimozione degli ostacoli amministrativi e procedurali che possono condizionare negativamente le attività economiche, nell’ottica di una semplificazione amministrativa che chiede alle Amministrazioni un cambio di passo e di mentalità nella gestione dei procedimenti amministrativi. Sarà interessante verificare la ricaduta pratica di tale normativa in una realtà che vede la Pubblica Amministrazione sempre più in sofferenza per carenza di personale.

 

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