I Programmi integrati di intervento puntano a promuovere, coordinare ed integrare iniziative e risorse pubbliche e private, per migliorare la qualità urbana e la dotazione di servizi e infrastrutture di quartieri che ne sono carenti.
Originariamente introdotti dall’art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successivamente recepiti dalla Legge Regionale 26 giugno 1997, n. 22, i Programmi integrati di intervento sono annoverati tra gli strumenti di attuazione del Nuovo Piano Regolatore Generale, che all’art. 14 delle NTA ne definisce finalità, iniziativa, applicazione, procedura e contenuti. Gli ambiti per i Programmi integrati riferiti alla Città consolidata, alla Città da ristrutturare ed alla Città della trasformazione sono rispettivamente disciplinati dagli artt. 50, 53 e 60 delle Norme Tecniche.
Sul piano delle procedure amministrative, l'Amministrazione capitolina, in collaborazione con i Municipi interessati, predispone per ciascun ambito uno Schema di assetto preliminare che, oltre a definire obiettivi e indirizzi per la realizzazione degli interventi, individua le opere pubbliche la cui realizzazione è ritenuta prioritaria.
Successivamente, l’Amministrazione, sulla base di uno schema di bando-tipo approvato dalla Giunta capitolina, emana il Bando di sollecitazione dei contributi partecipativi e delle proposte d’intervento.
I contributi partecipativi consistono in osservazioni, proposte di modifica, richieste di chiarimenti e specificazioni, in ordine al Programma preliminare e al bando, nonché indicazioni per la formazione del Programma definitivo. Possono essere presentate da Associazioni, Comitati o Enti, portatori di interessi diffusi, da Amministrazioni pubbliche aventi competenza o interesse, dai proprietari degli immobili.
Le proposte di intervento possono essere presentate da soggetti titolari del diritto di proprietà sugli immobili oggetto della proposta d’intervento. In alternativa o congiuntamente ai proprietari, possono aderire all’invito anche i promissari acquirenti delle aree proposte, divenuti tali in forza di atti preliminari di compravendita. Le proposte d’intervento contengono la definizione preliminare degli interventi di trasformazione delle aree ricadenti nei perimetri degli ambiti per i Programmi integrati, ovvero nelle aree ad essi adiacenti, nei casi previsti dall’art. 53, comma 17, delle NTA. Esse devono essere funzionali al conseguimento degli obiettivi e coerenti con gli indirizzi stabiliti dal Programma preliminare; devono risultare altresì conformi alla disciplina del PRG.
Sulla base degli esiti del bando verrà messo a punto il Programma definitivo degli interventi, che rappresenta la conclusione della procedura di formazione dei Programmi integrati.