Home path Direzione Dipartimento path URP path Richiesta Accesso Civico Generalizzato

 

L'accesso civico generalizzato "è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione .... nel rispetto  dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti....”.
 
L’accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche; intende altresì  promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.
 
L’esercizio di tale diritto non richiede la titolarità di situazioni giuridiche soggettive (diritti e/o interessi) né la motivazione.
 
COME FARE
La domanda può essere redatta sull’apposito modulo pubblicato a fondo pagina e deve contenere, oltre agli elementi anagrafici e agli estremi del documento di riconoscimento del richiedente, anche l'identificazione dei dati, delle informazioni e dei documenti  di cui si chiede l’accesso. Presso il Dipartimento P.A.U., la richiesta si presenta al protocollo generale, nelle giornate di apertura al pubblico, lunedì e giovedì, ore 8.30 – 12.30. La domanda può essere anche inviata per corrispondenza, allegando copia del documento di riconoscimento, ovvero tramite fax (065926086), posta ordinaria (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, v.le della Civiltà del Lavoro n. 10 – 00144 Roma) e posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
COSTO E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il rilascio di dati o documenti è gratuito. L’estrazione di copie è invece soggetta al pagamento del solo costo di riproduzione del supporto cartaceo o informatico. Per le indicazioni sulle modalità di pagamento ci si può collegare al link di seguito riportato:  http://www.urbanistica.comune.roma.it/pagamento-servizi.html
 
TERMINI
L'Amministrazione provvede entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Se l'Amministrazione individua soggetti controinteressati alla diffusione dei dati e dei documenti richiesti, riguardanti la protezione dei dati personali, la libertà e segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ne dà comunicazione agli stessi e i termini si sospendono. I controinteressati possono produrre motivata opposizione entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Trascorso questo termine e accertato l'avvenuto ricevimento della raccomandata A/R o della comunicazione telematica, l’Amministrazione decide sull’istanza, dandone relativa comunicazione ai soggetti controinteressati. Nel caso in cui sia stata prodotta un’opposizione, il rilascio di quanto richiesto non potrà avvenire prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione.
 
ESCLUSIONI E LIMITI
Il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi previsti dalla legge, compresi quelli indicati dalla legge n. 241/90 all'art.24 comma 1.
Il diritto è limitato se è necessario tutelare gli interessi pubblici e privati dal concreto pregiudizio che la diffusione del dato o documento può arrecare (art. 5 bis, comma1 per elenco degli interessi pubblici, comma 2 per quelli privati)
L'Amministrazione adotta, per ogni singolo caso, un provvedimento espresso e motivato di rifiuto, limitazione o differimento.
 
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
Contro i provvedimenti di rifiuto, limitazione o differimento, ovvero quando sia inutilmente trascorso il termine di 30 giorni dalla domanda di accesso civico “generalizzato”, il cittadino può chiederne il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il richiedente può altresì presentare, in alternativa ed entro 30 giorni, ricorso al Difensore civico della Città Metropolitana di Roma Capitale (Via delle Tre Cannelle n°1/b, cap. 00187, tel. 0667667117 fax 0667667386) oppure al TAR del Lazio. Il ricorso al Difensore Civico interrompe i termini per presentare il ricorso al TAR.
Il controinteressato opponente, avverso il provvedimento di rilascio dei dati e documenti, ha 15 giorni di tempo, dal ricevimento della relativa comunicazione, per chiederne il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o ricorrere, in alternativa,  al Difensore civico e al TAR del Lazio.
 
Modulo di richiesta (f.to Pdf - Kb 148)

NORME DI RIFERIMENTO
Legge n° 241/1990 s.m.i
Decreto legislativo n° 33/2013
Decreto legislativo n° 97/2016

 

 

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Data ultimo aggiornamento: 8/03/2017


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Legge n. 241/90 e s.m.i.
Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti

Del. Giunta Capitolina n° 145/10 (f.to Pdf - Kb 605)
Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico di Roma Capitale. Modifiche ed integrazioni della deliberazione di Giunta Comunale n. 1379 del 2 luglio 1999

Del. Giunta Comunale n° 1379/99 (f.to Pdf - Kb 136)
Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento degli URP

Del. C.C. n. 122/00 modificata con Del. C.C. n. 22/01 (f.to Pdf - Kb 304)
Statuto del Comune di Roma

Legge n° 150/00
Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni

D.P.R. n° 445/00
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrati

Del. C.C. n° 203/03
Nuovo Regolamento per il diritto d'accesso ai documenti e alle informazioni

D.P.R. n. 184/2006 (f.to Pdf - Kb 92)
Regolamento recante la disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi

 

Decreto Legislativo 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali

Legge n° 15/2005
Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa

 

Legge n° 190/2012 (f.to Pdf - Kb 182)
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione

 

Decreto Legislativo 33/2013
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

 

Decreto Legislativo 235/10 (f.to Pdf - Kb 838)
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’amministrazione digitale, a norma dell’articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69

Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013 (f.to Pdf - Kb 776)
Nuovo Statuto del Comune di Roma

 


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Presentazione


Gli URP, nell'ambito della struttura di appartenenza:
a. Promuovono e facilitano l'accesso degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli e associati, alle informazioni e ai servizi del Comune di Roma, delle altre pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità, anche attraverso il concorso alla realizzazione di servizi di accesso polifunzionale;
b. Ricevono e gestiscono le richieste di accesso agli atti dell'Amministrazione e di partecipazione ai procedimenti amministrativi di cui alla legge 241/90;
c. Promuovono e sostengono lo sviluppo di forme di partecipazione civica per la tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita urbana;
d. Rilevano sistematicamente i bisogni ed il livello di soddisfazione dell'utenza per i servizi erogati, anche attraverso la raccolta e la gestione dei reclami, delle segnalazioni e delle proposte dei cittadini, e collaborano per adeguare conseguentemente i fattori che determinano la qualità' delle prestazioni offerte;
e. Contribuiscono, in collaborazione con gli altri Uffici, al coordinamento ed all'organizzazione dei flussi informativi all'interno e verso gli appartenenti alla comunità cittadina.

(art. 2 del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento degli Uffici Relazione con il Pubblico del Comune di Roma - Deliberazione Giunta Comunale n. 1379 del 2 luglio 1999)


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