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Il Codice della Navigazione, attraverso gli articoli 707, comma 5 e 715 intende tutelare la popolazione presente nei territori limitrofi agli aeroporti dai danni causati da possibili incidenti aerei e, a tal proposito, dispone che ai comuni spetta la redazione del Piano di Rischio, nonché il recepimento della Valutazione del rischio contro terzi o Risk Assessment, quest’ultima elaborata dall’ENAC.

In particolare, l’art. 707, comma 5 del Codice della Navigazione dispone che: “nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che i Comuni territorialmente competenti adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento dell’ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell’Annesso XIV ICAO”.

La differenza tra i due strumenti (Piano di Rischio e la Valutazione del Rischio contro terzi/Risk Assessment) risiede nel fatto che i Piani di Rischio si applicano a tutti gli aeroporti, mentre la Valutazione del Rischio contro terzi si applica solo negli aeroporti individuati da ENAC. Per quanto riguarda Roma Capitale sono interessati dalla Valutazione del rischio contro terzi o Risk Assessment gli aeroporti "Leonardo da Vinci" di Fiumicino e "G. Pastine" di Ciampino.

I Piani di Rischio dovranno tener conto della Valutazione del Rischio contro terzi.

Si sottolinea che, ai sensi del quinto comma dell’art. 707 e dell'art. 715 del Codice della Navigazione, in assenza di adozione del Piano di Rischio, non possono essere rilasciate autorizzazioni per opere o attività all’interno delle Zone di Tutela A, B, C, D e nelle zone interessate dalla Valutazione del rischio contro terzi o Risk Assessment.

> Piano di Rischio dell'Aeroporto "G. Pastine" di Ciampino 
> Piano di Rischio dell'Aeroporto "L. Da Vinci" di Fiumicino
> Piano di Rischio dell’Aeroporto dell’Urbe

 

 

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